Lo statuto
- La “Fondazione Alberto e Antonietta Matarelli” è costituita dal Signor LIVIO MATARELLI, con rogito 20 Settembre 1973 n. 182.585/29.880 di Rep. del Dottor Raffaello Meneghini Notaio in Milano.
- Scopo della Fondazione è quello di onorare la memoria del Comm.Alberto Matarelli, che percorse l’arco della vita dalle più umili posizioni fino alla creazione di un complesso tipografico – editoriale che ebbe vasto successo ed acquisì grandi benemerenze nel campo della cultura popolare, nonchè di Antonietta Matarelli Bonetti che gli fu umile fedele intelligente compagna. A tal’uopo la Fondazione organizzerà a Milano, nelle forme ritenute più idonee alla sistemazione ambiantale e alle disponibilità di mezzi, un istituto per la ricerca scientifica ed applicativa nell’ambito delle malattie del sangue, nei modi e tempi che,relativi alle disponibilità di mezzi finanziari, il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione ritenga utile, necessario o sufficiente attuare.
- Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal capitale nominale di Lire 100.000.000.= (centomilioni).
- La Fondazione potrà accettare eredità, donazioni e contributi, rispettate le norme di Legge.
- La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di sei membri vitalizi designati nell’atto costitutivo. I membri che cessano dalla carica,p er morte o per dimissioni, vengono sostituiti dagli altri membri vitalizi in carica, per cooptazione a voti di maggioranza. Tuttavia, finchè il fondatore ne sarà Presidente la nomina dei nuovi membri spetta soltanto ad esso
- Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove ogni qualvolta il Presidente lo crede opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o per disposizione della Autorità tutoria. In ogni caso esso dovrà riunirsi almeno una volta all’anno.
- Spetta al Consiglio:
- discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- accettare o rifiutare lasciti,eredità o donazioni;
- deliberare gli impegni e le operazioni di qualunque specie, su giudizi da promuoversi ed in ge nere su qualunque oggetto per l’amministrazione della Fondazione ivi compresi gli acquisti e le ven dite di beni mobili ed immobili attinenti lo scopo sociale,contratti di mutui e finanziamenti anche ipotecari,contratti di locazione anche ultra noven nali; d) nominare il Direttore, fissandone mansioni e retribuzioni;
- assumere e dimettere eventuale personale dipendente, determinandone attribuzioni e compensi;
- compilare eventuali regolamenti;
- nominare eventualmente un Comitato Direttivo costituito da tre membri scelti fra i Consiglieri, determinandone funzioni e durata;
- apportare modifiche al presente Statuto.
- Il Consiglio nominerà nel suo seno il Presidente quando da detta carica sia venuto a cessare il Fondatore Signor Livio Matarelli e potrà nominare anche dei membri onorari, scelti fra personalità, in veste di Presidente e di Vice Presidente onorario, nonchè il segretario, anche fra i propri membri e con i poteri previsti al successivo Art.13. Le deliberazioni del Consiglio nei casi di Legge sono soggette ad approvazione della Autorità tutoria
- Le spese e le elargizioni potranno essere eroga te prelevandole dalle rendite non solo accertate e maturate, ma effettivamente riscosse. A criterio del Consiglio,una parte delle rendite potrà essere destinata a riserva in aumento del capitale della Fondazione.
- Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorrerà l’intervento di almeno quattro Consiglieri effettivi e le deliberazioni si prenderanno a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri effettivi stessi. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente o del Consigliere effettivo più anziano di età, che ne farà le veci in caso di sua assenza.
- L’opera dei Consiglieri è assolutamente gratuita.
- I poteri del Presidente da esercitare con firma libera sono i seguenti:
- rappresentare legalmente la Fondazione in giudizio e nei rapporti con pubblica Autorità e con terzi;
- convocare il Consiglio, promuovere le deliberazioni e curarne la esecuzione;
- adempiere agli atti di ordinaria amministrazione con facoltà di esigere e quitanzare frutti in genere e compiere ed autorizzare qualsiasi atto sempre di ordinaria amministrazione presso il debito pubblico ed ogni altro ufficio pubblico o privato.
- Al Segretario spettano i seguenti poteri:
- rappresentare legalmente la Fondazione in giudizio e nei rapporti con pubbliche Autorità e con terzi;
- adempiere ad atti di ordinaria amministrazione con facoltà di esigere e quitanzare frutti in genere e compiere ed autorizzare qualsiasi atto, sempre di ordinaria amministrazione, presso il debito pubblico ed ogni altro ufficio pubblico o privato.
- La Fondazione dovrà essere e mantenersi sempre indipendente da qualsiasi altro Istituto od Ente, salve le disposizioni dell’Art.26 Cod.Civile.
- L’esercizio inizia con il 1° Gennaio e termina con il 31 Dicembre d’ogni anno.
- Per tutto quanto qui non contemplato si fa riferimento alle disposizioni di Legge.
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