L’Università degli Studi dell’Insubria, con sede in Via Ravasi 2, 21100 Varese, rappresentata, dal Rettore Prof. Alberto Coen Porisini, nato a Torino il 21 novembre 1961 e la Fondazione Alberto e Antonietta Matarelli – con sede legale in Milano, Largo Crocetta 2, rappresentata dal Presidente, Prof. Giorgio Lambertenghi Deliliérs, legale rappresentante pro-tempore
PREMESSO
- La Fondazione promuove e svolge, secondo le finalità previste dal proprio statuto, la ricerca scientifica ed applicativa nell’ambito delle malattie del sangue;
- L’Università, per le proprie finalità istituzionali, è dotata di strutture idonee allo svolgimento di attività di ricerca scientifica anche nell’ambito delle malattie del sangue;
- Le Parti intendono collaborare per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica ed applicativa nell’ambito delle malattie del sangue al fine di ottimizzare i rispettivi sforzi;
- È interesse delle Parti elevare il livello scientifico e cultura le nell’ambito specialistico di riferimento, contribuendo alla diffusione di una moderna cultura sanitaria e scientifica;
Tutto ciò premesso
STIPULANO E CONVENGONO
Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo 2
OGGETTO
Con il presente accordo le Parti instaurano una continuativa e stabile collaborazione finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca scientifica ed applicativa nell’ambito delle emopatie. In particolare, la Fondazione si impegna ad operare, per la realizzazione di progetti di ricerca, nell’ambito dell’Università. L’Università e nello specifico il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, a sua volta, si impegna a mettere a disposizione della Fondazione le proprie risorse per la realizzazione di progetti di ricerca di comune interesse. La presente collaborazione non esclude anzi vede con favore la potenziale partecipazione e/o patrocinio di altri Enti Istituzionali e potrà essere svolta anche coinvolgendo soggetti italiani o stranieri che siano in contatto e/o collaborino con l’Università.
Articolo 3
UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLE RICERCHE
I risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione, nell’ambito dei progetti finanziati all’interno di questa convenzione, resteranno di proprietà comune delle Parti e la loro utilizzazione sarà libera con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla predetta collaborazione. In caso di proprietà comune dei risultati, la loro eventuale brevettazione sarà oggetto di separato accordo tra le Parti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.
Articolo 4
COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA
Viene costituita una Commissione formata da un rappresentante designato da ciascuna Parte con il compito di individuare le specifiche iniziative di comune interesse e di definire le condizioni e le modalità di realizzazione. L’Università designa fin d’ora il Prof. Francesco Passamonti, Professore Associato in Ematologia, afferente al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale. La Fondazione designa fin d’ora il proprio Presidente, Prof. Giorgio Lambertenghi Deliliérs La Commissione effettuerà una verifica della condizione annuale delle attività.
Articolo 5
DURATA
Il presente accordo di collaborazione avrà la durata di 5 anni a partire dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per uguale o diverso periodo in virtù di specifici accordi scritti tra le Parti.
Articolo 6
RISERVATEZZA
Le parti si impegnano a concordare preventivamente le forme di pubblicità relative alle iniziative concernenti il presente accordo. La suddetta disposizione non si applica ai fatti, alle informazioni, ai documenti o ad altri elementi di cui una Parte può provare che:
- al momento in cui ne è venuta a conoscenza risultavano già pubblicati o resi pubblici in qualsiasi forma;
- dopo esserne venuta a conoscenza risultavano pubblici o resi pubblici non per propria opera od omissione;
- risultano ottenuti legalmente da terzi e senza alcun obbligo di riservatezza per la parte che li ha divulgati;
- risultano ottenuti indipendentemente dalla ricerca.
Entrambe le Parti di impegnano ad esigere il rispetto del segreto professionale e d’ufficio dai propri collaboratori.
Articolo 7
COPERTURA ASSICURATIVA
L’Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile del proprio personale eventualmente impegnato nelle attività oggetto del presente accordo.
Articolo 8
COSTI E SPESE
Le modalità di rendicontazione e finanziamento degli specifici progetti proposti nell’ambito della presente convenzione, saranno oggetto di specifica definizione da parte della Commissione tecnico scientifica di cui al precedente art. 4.
Articolo 9
MODIFICHE
Le parti hanno facoltà di apportare di comune accordo ed in ogni momento di esecuzione del presente accordo aggiunte e/o modifiche che riterranno opportune e/o necessarie per il raggiungimento dei fini di comune interesse.
Articolo 10
CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall’interpretazione ed esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Articolo 11
Registrazione e spese
Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare ed è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’art. 2, Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972. L’imposta di bollo è assolta, con oneri a carico di ciascun ente per il rispettivo esemplare. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa parte II del O.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.